Art. 19
Relazioni e valutazione
In vigore dal 15 apr 2016
Relazioni e valutazione
1. Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario precedente.
Tale relazione elenca e descrive le misure per le quali è stato concesso il sostegno dell'Unione nell'ambito della suddetta sezione.
La relazione è notificata utilizzando il modello che figura nell'allegato III del presente regolamento.
2. Contemporaneamente alla relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati tecnici e finanziari relativi all'attuazione delle misure previste nel proprio programma di sostegno utilizzando il modello di cui all'allegato IV.
Tali dati comprendono, per ciascun esercizio finanziario e per ciascuna misura, le informazioni seguenti:
a)
per gli esercizi finanziari del periodo quinquennale per il quale la spesa è già stata sostenuta: i dati tecnici effettivi e una dichiarazione di spese, che in nessun caso superano il massimale di bilancio stabilito per lo Stato membro in applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
per gli esercizi successivi, fino al termine del periodo di attuazione previsto del programma di sostegno: i dati tecnici previsti e le previsioni di spese, entro il limite del massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in linea con la versione più recente della tabella finanziaria presentata utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in conformità dell' del regolamento medesimo.
3. Gli Stati membri predispongono una tabella contenente i dettagli sull'attuazione del sostegno per le misure di informazione e di promozione di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti dei fondi disponibili. Essi comunicano alla Commissione tale tabella entro il 1o marzo di ogni anno, utilizzando il modello che figura nell'allegato V del presente regolamento.
4. Entro il 1o marzo 2017 e il 1o marzo 2019, gli Stati membri notificano alla Commissione una valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del proprio programma di sostegno, nonché un'indicazione su come aumentarne l'efficacia.
Tali valutazioni sono presentate utilizzando il modello che figura nell'allegato III, sono accompagnate dalle informazioni finanziarie e tecniche in conformità al modello di cui all'allegato IV e riguardano tutti gli anni precedenti del periodo quinquennale interessato. Nelle conclusioni figurano inoltre i seguenti elementi:
a) C1: valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del programma di sostegno;
b) C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l'efficienza del programma.
5. Entro il 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sui controlli effettuati durante l'esercizio precedente, per conformarsi ai requisiti di cui al capo IV per ciascuna misura del programma di sostegno. La relazione suddetta è trasmessa utilizzando il modello che figura nell'allegato VI.
6. I riferimenti ai pagamenti di un determinato esercizio finanziario riguardano i pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre dell'anno civile precedente e il 15 ottobre dell'anno civile in questione.
7. Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata del proprio programma di sostegno, modificato o no, e di tutte le misure realizzate in applicazione del medesimo.
Storico versioni
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