Art. 2

Modifiche dei programmi di sostegno

In vigore dal 15 apr 2016
Modifiche dei programmi di sostegno 1.   Le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario, rispettivamente, entro il 1o marzo e il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, tali termini non si applicano nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali ai sensi dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (7) o a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell', paragrafo 16, del medesimo regolamento, o ad altre circostanze eccezionali. 2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono indicate nel programma di sostegno che è presentato alla Commissione utilizzando il modello che figura nell'allegato I e comprendono: a) i motivi delle modifiche proposte; b) una versione aggiornata della tabella finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato II, quando le modifiche del programma di sostegno comportano una revisione della dotazione finanziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1150:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo