Art. 45

Verifica delle condizioni per la distillazione dei sottoprodotti

In vigore dal 15 apr 2016
Verifica delle condizioni per la distillazione dei sottoprodotti Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorità competenti degli Stati membri effettuano tutti i controlli necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di tale limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale. Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione né quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per fini industriali o energetici.
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