Art. 44

Superficie vitata

In vigore dal 15 apr 2016
Superficie vitata 1.   Ai fini delle misure di cui, rispettivamente, agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. 2.   Se uno Stato membro decide di verificare i costi ammissibili delle operazioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde esclusivamente sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su unità di misura diverse dalla superficie o di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, le autorità competenti possono decidere di non misurare la superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del presente articolo.
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