Art. 42

Controlli relativi alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

In vigore dal 15 apr 2016
Controlli relativi alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti 1.   Al fine di verificare la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle procedure di sorveglianza dell'attuazione di ciascuna azione nel corso dell'esercizio finanziario e per la superficie indicata nella domanda di sostegno in applicazione dell' del regolamento delegato (UE) 2016/1149. 2.   La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo in loco. Se è estirpato l'intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento. 3.   Le superfici che beneficiano di un sostegno per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni. Le particelle da controllare sono quelle per cui è stata presentata una domanda di sostegno. La verifica prima delle operazioni riguarda inoltre l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione dell' del presente regolamento e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti di cui all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La verifica di cui al secondo comma è effettuata mediante un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell' del presente regolamento all'interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande, selezionate in conformità dell' del presente regolamento, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.
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