Art. 34
Selezione del campione di controllo
In vigore dal 15 apr 2016
Selezione del campione di controllo
1. I campioni di controllo per i controlli in loco previsti a norma del presente capo sono selezionati ogni anno dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di sostegno presentate. L'efficienza dell'analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:
a)
stabilendo la rilevanza di ciascun fattore di rischio;
b)
confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all'analisi dei rischi e quelli del campione selezionato in modo casuale ai sensi del paragrafo 2;
c)
tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.
2. Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale il 20-25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco.
3. L'autorità competente conserva traccia dei motivi per cui determinati beneficiari sono stati selezionati per un controllo in loco. L'ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.
Storico versioni
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