Art. 32

Tasso di controllo e campionamento dei controlli in loco

In vigore dal 15 apr 2016
Tasso di controllo e campionamento dei controlli in loco 1.   I controlli in loco successivi all'esecuzione delle operazioni sono sistematici per le misure di cui, rispettivamente, agli , del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per le misure di cui, rispettivamente, agli , del regolamento (UE) n. 1308/2013 è consentito un controllo a campione successivamente all'esecuzione delle operazioni. La dimensione del campione corrisponde almeno al 5 % delle domande, selezionate in conformità dell' del presente regolamento. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto del sostegno. Tuttavia, per quanto riguarda la misura di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013, le operazioni per le quali i beneficiari hanno comunicato l'intenzione di produrre un certificato relativo ai rendiconti finanziari in conformità dell' del presente regolamento sono sistematicamente sottoposte a controllo in loco almeno una volta prima del pagamento finale. 2.   Se i controlli in loco evidenziano una qualsiasi inadempienza significativa nel contesto di una determinata misura di sostegno a livello nazionale oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura adeguata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire il livello minimo di controlli in loco qualora i sistemi di gestione e di controllo funzionino correttamente e i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.
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