Art. 31
Controlli in loco
In vigore dal 15 apr 2016
Controlli in loco
1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco su operazioni selezionate utilizzando un campione adeguato nei casi in cui il presente capo prevede un controllo a campione.
Tali controlli sono eseguiti prima del pagamento finale per una determinata operazione.
2. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
3. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati insieme ad altri controlli contemplati dalla normativa dell'Unione.
Storico versioni
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