Art. 30

Controlli amministrativi

In vigore dal 15 apr 2016
Controlli amministrativi 1.   Su tutte le domande di sostegno e di pagamento e sulle altre dichiarazioni e richieste di modifica presentate da un beneficiario o da un terzo sono effettuati controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile controllare e che sono idonei a essere verificati mediante controlli amministrativi. Ove pertinenti, i controlli amministrativi includono controlli incrociati con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze. 2.   I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale o dal programma di sostegno. I controlli prevedono in particolare che siano verificati: a) l'ammissibilità del beneficiario; b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi dell'operazione per la quale è presentata una domanda di sostegno; c) l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la conformità con la categoria di costi o il metodo di calcolo da utilizzare qualora il sostegno sia versato sulla base delle tabelle standard dei costi unitari o di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, nonché, se del caso, i contributi in natura e le spese di personale e di amministrazione di cui, rispettivamente, agli del regolamento delegato (UE) 2016/1149; d) qualora il sostegno sia versato sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, la ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con almeno uno dei seguenti sistemi di valutazione: i) costi di riferimento; ii) un raffronto tra diverse offerte; iii) un comitato di valutazione; e) se del caso, la conformità con i criteri di priorità e l'attribuzione della ponderazione ai fini della procedura di selezione di cui all' del presente regolamento. 3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono sistematici e comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica: a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto; b) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario. 4.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o dell'Unione.
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