Art. 29
Controlli
In vigore dal 15 apr 2016
Controlli
1. Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri introducono controlli e misure necessari a garantire la corretta applicazione delle norme per i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2016/1149 e al presente regolamento. Tali controlli e misure sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
2. Gli Stati membri garantiscono in particolare che:
a)
possano essere verificati tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dell'Unione o nazionale o dalla disciplina nazionale;
b)
siano selezionate solo operazioni verificabili e controllabili;
c)
le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguirli efficacemente;
d)
siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in altri regimi dell'Unione o nazionali;
e)
i metodi e i mezzi definiti per la verifica siano adeguati alla natura della misura di sostegno di cui trattasi e specifichino i soggetti da controllare;
f)
nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli in loco, che essi siano rappresentativi dell'intero territorio nazionale e, se del caso, adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.
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