Art. 28

Errori palesi

In vigore dal 15 apr 2016
Errori palesi Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro a norma della parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1308/2013 o del presente regolamento, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.
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