Art. 26
Anticipi
In vigore dal 15 apr 2016
Anticipi
1. I beneficiari del sostegno di cui, rispettivamente, agli , del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo all'organismo pagatore competente se tale possibilità è prevista nel programma di sostegno nazionale in conformità dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.
2. L'importo dell'anticipo è limitato all'80 % del contributo dell'Unione.
3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro di importo pari almeno a quello dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
4. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo all'esercizio finanziario durante il quale è stato versato l'anticipo, salvo in caso di forza maggiore e altre circostanze eccezionali.
5. Per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il periodo di cui al paragrafo 4 può essere modificato dallo Stato membro se:
a)
le superfici in questione fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell', paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
b)
un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni azione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.
6. La cauzione è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto dell'Unione per le operazioni in questione supera l'importo dell'anticipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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