Art. 23
Procedura di selezione
In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di selezione
1. Gli Stati membri verificano che le domande siano state presentate entro i termini stabiliti, esaminano ciascuna domanda e ne valutano la conformità alle norme in materia di contenuto nonché ai criteri di ammissibilità e ai costi ammissibili stabiliti per ciascuna misura prevista dal programma di sostegno. Le domande che non risultano conformi a tali requisiti o ai criteri di ammissibilità e ai costi ammissibili sono escluse come inammissibili.
2. Se a una misura si applicano criteri di priorità, gli Stati membri esaminano tutte le domande considerate ammissibili nell'ambito di tale misura a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 e attribuiscono un punteggio a ciascuna di esse.
Il punteggio è calcolato sulla base dei criteri di priorità soddisfatti dalla domanda e della ponderazione specifica attribuita a ciascun criterio di priorità stabilito per ciascuna misura.
Gli Stati membri istituiscono una graduatoria delle domande ammissibili sulla base dei punteggi ottenuti.
3. Qualora il valore totale delle domande ammissibili per una misura di sostegno superi la dotazione assegnata a tale misura in un dato esercizio, gli Stati membri selezionano le candidature nell'ordine decrescente della graduatoria stabilita ai sensi del paragrafo 2 fino ad esaurimento del bilancio disponibile.
In alternativa, gli Stati membri possono fissare un punteggio minimo come soglia e selezionare tutte le domande che raggiungono tale punteggio. In tal caso, qualora il valore totale delle domande ammissibili che raggiungono la soglia superi il bilancio disponibile per una misura di sostegno, gli Stati membri possono applicare a tali domande pagamenti pro rata.
4. Gli Stati membri possono fissare una soglia e decidere di escludere le domande ammissibili che non raggiungono tale soglia anche se il valore delle domande ammissibili non supera il bilancio disponibile.
5. Per ciascuna misura, previo accordo del richiedente gli Stati membri possono sottoporre nuovamente alla procedura di selezione le domande ammissibili che sono state escluse nel corso dell'anno precedente conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. In caso di domande escluse a norma del presente articolo, i richiedenti sono informati dei motivi dell'esclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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