Art. 36

Organismi di controllo

In vigore dal 15 apr 2016
Organismi di controllo 1.   Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto delle norme che regolano le misure di sostegno nel settore vitivinicolo, esso ne garantisce il coordinamento delle attività. 2.   Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente capo, e rappresenta lo Stato membro a cui fa capo nei confronti degli altri Stati membri o della Commissione.
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