Art. 43
Controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde
In vigore dal 15 apr 2016
Controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde
1. Con riguardo alle operazioni di vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri garantiscono che:
a)
le superfici che beneficiano del sostegno per la vendemmia verde siano sistematicamente sottoposte a controlli in loco una volta effettuata l'operazione;
b)
le particelle sottoposte a controllo siano quelle oggetto di una domanda di sostegno;
c)
il termine per effettuare le operazioni di vendemmia verde di cui all', lettera d), del presente regolamento sia stato rispettato;
d)
la misura di vendemmia verde sia eseguita correttamente verificando l'effettiva esecuzione delle operazioni.
2. Mediante i controlli di cui al paragrafo 1 gli Stati membri verificano:
a)
l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della particella;
b)
la completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;
c)
il metodo utilizzato.
3. Per garantire che nella particella che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati entro il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.
4. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascun richiedente di un sostegno per la vendemmia verde conserva le prove dei costi dell'operazione corrispondente o di tutte le attività svolte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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