Art. 15
Procedura di domanda
In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda
Per il sostegno di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b)
la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c)
la verifica di conformità con le disposizioni relative alle azioni ammissibili e ai costi, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
d)
la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;
e)
le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.
Storico versioni
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