Art. 12

Procedura di domanda

In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda Per il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti: a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149; b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione; c) la verifica di conformità con le condizioni per la concessione del sostegno e altri criteri obiettivi di cui al capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1149; d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri; e) la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli.
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