Art. 6
Operazione di promozione congiunta
In vigore dal 15 apr 2016
Operazione di promozione congiunta
Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'operazione di informazione o di promozione congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'operazione congiunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1150:oj#art-6