Art. 6

Operazione di promozione congiunta

In vigore dal 15 apr 2016
Operazione di promozione congiunta Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'operazione di informazione o di promozione congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'operazione congiunta.
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