Art. 5
Procedura di domanda
In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda
1. Per il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di presentazione delle domande e alla procedura di eventuale proroga del sostegno, di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che comprendono disposizioni concernenti:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b)
la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c)
la verifica di conformità con le disposizioni relative alle operazioni ammissibili, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 1, sottosezione 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
d)
i prodotti interessati e la loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle disposizioni nazionali e alle pertinenti specifiche;
e)
la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;
f)
la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli;
g)
le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;
h)
la valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno sulla base di indicatori adeguati.
2. In caso di proroga del sostegno a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2016/1149, i risultati dell'operazione oggetto di sostegno devono essere valutati prima della proroga ed essere presi in considerazione nella decisione di proroga.
3. I beneficiari che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all' comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.
Storico versioni
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