Art. 27 · Verifica del divieto di doppi finanziamenti

Art. 27

Verifica del divieto di doppi finanziamenti

In vigore dal 15 apr 2016
Verifica del divieto di doppi finanziamenti Per il sostegno di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, al punto pertinente del programma di sostegno, le disposizioni da essi adottate per garantire un efficiente sistema di controllo al fine di evitare i doppi finanziamenti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149.
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