Art. 193

Modifica dell'uso previsto

In vigore dal 9 mar 2016
Modifica dell'uso previsto 1.   Gli animali acquatici che sono mossi per essere distrutti o abbattuti conformemente alle seguenti misure non vengono utilizzati per altri scopi: a) misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, agli , all', paragrafi 1 e 2, agli e alle norme adottate in conformità all', paragrafo 2, agli , all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2; b) misure di emergenza di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell'. 2.   Gli animali acquatici mossi per essere destinati al consumo umano, all'acquacoltura, al rilascio in natura o per qualsiasi altro scopo non sono utilizzati per scopi diversi da quello previsto. 3.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente del luogo di destinazione può autorizzare una modifica dell'uso degli animali acquatici per un fine diverso da quello originariamente previsto, a condizione che il nuovo uso non presenti un rischio più elevato per lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di destinazione rispetto all'uso originariamente previsto.
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Art. 193 Regolamento (UE) 2016/429 — Modifica dell'uso previsto | Portale Normativo