Art. 192

Misure di prevenzione relative al trasporto

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di prevenzione relative al trasporto 1.   Gli operatori adottano misure necessarie e appropriate di prevenzione delle malattie per assicurare che: a) lo stato sanitario degli animali acquatici non sia messo a rischio durante il trasporto; b) le operazioni di trasporto degli animali acquatici non provochino la diffusione di malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), all'uomo o agli animali lungo il tragitto e nel luogo di destinazione; c) si provveda alla pulizia e alla disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto e si adottino altre misure appropriate di biosicurezza, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate; d) eventuali ricambi o scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici destinati all'acquacoltura o il rilascio in natura avvengano in luoghi e in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario per quanto riguarda le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d): i) degli animali acquatici che sono trasportati; ii) di eventuali animali acquatici presenti lungo il tragitto verso il luogo di destinazione; iii) degli animali acquatici nel luogo di destinazione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a: a) alle condizioni e alle prescrizioni per la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto conformemente al paragrafo 1, lettera c),del presente articolo come pure all'impiego di biocidi a tali fini; b) alle altre misure adeguate di biosicurezza durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; c) ai ricambi e agli scarichi d'acqua durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.
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Art. 192 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di prevenzione relative al trasporto | Portale Normativo