Art. 190

Competenze di esecuzione concernenti gli esoneri dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione concernenti gli esoneri dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura e agli operatori che gli Stati membri possono esonerare dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli per quanto riguarda: a) gli operatori di determinate categorie di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori; b) gli stabilimenti di acquacoltura che detengono o, rispettivamente, i trasportatori che trasportano, un numero limitato di animali di acquacoltura o un numero limitato di animali acquatici; c) alcune specie e categorie di animali acquatici. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione basa tali atti sui criteri previsti all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Art. 190 Regolamento (UE) 2016/429 — Competenze di esecuzione concernenti gli esoneri dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione | Portale Normativo