Art. 188

Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori 1.   I trasportatori di animali acquatici destinati agli stabilimenti di acquacoltura o ad essere rilasciati in natura conservano e aggiornano la documentazione relativa: a) alle categorie, le specie e le quantità (numero, volume o peso) di animali acquatici trasportati; b) ai tassi di mortalità, durante il trasporto, degli animali di acquacoltura in questione e degli animali acquatici selvatici, in funzione del tipo di trasporto e delle specie di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici trasportati; c) agli stabilimenti di acquacoltura e agli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie visitati dai mezzi di trasporto; d) ad ogni eventuale ricambio di acqua durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e i luoghi di scolo delle acque reflue. e) alla pulizia e alla disinfezione del mezzo di trasporto. La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico. 2.   I trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dagli Stati membri interessati dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1, purché sia assicurata la tracciabilità. 3.   I trasportatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1: a) in modo tale che possa essere messa immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
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Art. 188 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori | Portale Normativo