Art. 188
Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori
1. I trasportatori di animali acquatici destinati agli stabilimenti di acquacoltura o ad essere rilasciati in natura conservano e aggiornano la documentazione relativa:
a)
alle categorie, le specie e le quantità (numero, volume o peso) di animali acquatici trasportati;
b)
ai tassi di mortalità, durante il trasporto, degli animali di acquacoltura in questione e degli animali acquatici selvatici, in funzione del tipo di trasporto e delle specie di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici trasportati;
c)
agli stabilimenti di acquacoltura e agli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie visitati dai mezzi di trasporto;
d)
ad ogni eventuale ricambio di acqua durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e i luoghi di scolo delle acque reflue.
e)
alla pulizia e alla disinfezione del mezzo di trasporto.
La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico.
2. I trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dagli Stati membri interessati dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1, purché sia assicurata la tracciabilità.
3. I trasportatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1:
a)
in modo tale che possa essere messa immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b)
per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Storico versioni
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