Art. 187

Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie 1.   Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell' conservano e aggiornano la documentazione relativa: a) a tutti i movimenti verso e dal loro stabilimento di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali; b) al sistema di eliminazione delle acque di scarico e ad altre misure di biosicurezza pertinenti. 2.   Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie: a) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 presso il loro stabilimento e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) conservano tale documentazione per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico.
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Art. 187 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie | Portale Normativo