Art. 187
Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie
1. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell' conservano e aggiornano la documentazione relativa:
a)
a tutti i movimenti verso e dal loro stabilimento di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali;
b)
al sistema di eliminazione delle acque di scarico e ad altre misure di biosicurezza pertinenti.
2. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie:
a)
conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 presso il loro stabilimento e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b)
conservano tale documentazione per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico.
Storico versioni
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