Art. 194

Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione 1.   Prima che gli animali acquatici siano scaricati, gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie che ricevono animali acquatici e gli operatori che ricevono animali acquatici per il rilascio in natura: a) verificano, ove richiesto, che sia presente uno dei seguenti documenti: i) i certificati sanitari di cui all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità agli ; ii) le autodichiarazioni di cui all', paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità all', paragrafi 3 e 4; b) informano l'autorità competente del luogo di destinazione, dopo aver verificato gli animali acquatici ricevuti, in merito a qualsiasi irregolarità riguardante: i) gli animali acquatici ricevuti; ii) i documenti di cui alla lettera a), punti i) e ii). 2.   Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore isola gli animali acquatici interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-194

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 194 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione | Portale Normativo