Art. 209

Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione 1.   Nei casi in cui, a causa dei rischi inerenti ai movimenti di animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura, sia prevista la certificazione conformemente alle norme di cui all', paragrafo 1, lettera a), gli operatori spostano tali animali acquatici solo se gli animali in questione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1. 2.   L' si applica anche agli animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura destinati ad uno stabilimento di acquacoltura o al rilascio in natura. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine concluda che la certificazione non è possibile a causa della natura del luogo di origine degli animali in questione, essa può autorizzare il loro movimento senza un certificato sanitario, fatto salvo il consenso della competente autorità del luogo di destinazione. 3.   Il presente articolo non si applica agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto.
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Art. 209 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione | Portale Normativo