Art. 207

Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui alla presente sezione

In vigore dal 9 mar 2016
Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui alla presente sezione Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, e agli , la Commissione basa tali norme su: a) i rischi inerenti ai movimenti di cui a tali disposizioni; b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine, di transito e di destinazione; c) le specie elencate di animali acquatici per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); d) le misure di biosicurezza in vigore nei luoghi di origine, di transito e di destinazione; e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono detenuti gli animali di acquacoltura; f) le modalità specifiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o categorie di animali acquatici interessate; g) altri fattori epidemiologici.
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Art. 207 Regolamento (UE) 2016/429 — Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui alla presente sezione | Portale Normativo