Art. 207
Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui alla presente sezione
In vigore dal 9 mar 2016
Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui alla presente sezione
Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, e agli , la Commissione basa tali norme su:
a)
i rischi inerenti ai movimenti di cui a tali disposizioni;
b)
lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine, di transito e di destinazione;
c)
le specie elencate di animali acquatici per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d);
d)
le misure di biosicurezza in vigore nei luoghi di origine, di transito e di destinazione;
e)
le eventuali condizioni specifiche alle quali sono detenuti gli animali di acquacoltura;
f)
le modalità specifiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o categorie di animali acquatici interessate;
g)
altri fattori epidemiologici.
Storico versioni
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