Art. 20
Controlli in loco sui programmi semplici
In vigore dal 7 ott 2015
Controlli in loco sui programmi semplici
1. Gli Stati membri selezionano le domande di pagamento da controllare in base a un'analisi del rischio.
La selezione è effettuata in modo tale da garantire che ogni programma semplice venga sottoposto a controlli in loco nel corso della sua attuazione almeno una volta nel periodo intercorrente tra il primo pagamento intermedio e il pagamento del saldo.
2. I controlli in loco consistono in controlli tecnici e contabili nei locali dell'organizzazione proponente e, se del caso, dell'organismo di esecuzione. Gli Stati membri verificano quanto segue:
a)
che le informazioni e i documenti presentati siano esatti;
b)
che i costi siano stati dichiarati a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e dell', paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
che tutte le obbligazioni previste dal contratto di cui all' siano state adempiute;
d)
che siano state rispettate le disposizioni degli del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (13), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.
I controlli in loco possono essere limitati a un campione corrispondente ad almeno il 30 % dei costi ammissibili. Tale campione deve essere affidabile e rappresentativo.
Ove si riscontri un'inosservanza, lo Stato membro controlla tutti i documenti relativi ai costi dichiarati, oppure vengono estrapolati i risultati del campione.
3. Lo Stato membro redige una relazione su ciascun controllo in loco. Tale relazione specifica chiaramente l'ambito e i risultati dei controlli svolti.
Storico versioni
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