Art. 20

Controlli in loco sui programmi semplici

In vigore dal 7 ott 2015
Controlli in loco sui programmi semplici 1.   Gli Stati membri selezionano le domande di pagamento da controllare in base a un'analisi del rischio. La selezione è effettuata in modo tale da garantire che ogni programma semplice venga sottoposto a controlli in loco nel corso della sua attuazione almeno una volta nel periodo intercorrente tra il primo pagamento intermedio e il pagamento del saldo. 2.   I controlli in loco consistono in controlli tecnici e contabili nei locali dell'organizzazione proponente e, se del caso, dell'organismo di esecuzione. Gli Stati membri verificano quanto segue: a) che le informazioni e i documenti presentati siano esatti; b) che i costi siano stati dichiarati a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e dell', paragrafo 2, del presente regolamento; c) che tutte le obbligazioni previste dal contratto di cui all' siano state adempiute; d) che siano state rispettate le disposizioni degli del regolamento (UE) n. 1144/2014. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (13), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati. I controlli in loco possono essere limitati a un campione corrispondente ad almeno il 30 % dei costi ammissibili. Tale campione deve essere affidabile e rappresentativo. Ove si riscontri un'inosservanza, lo Stato membro controlla tutti i documenti relativi ai costi dichiarati, oppure vengono estrapolati i risultati del campione. 3.   Lo Stato membro redige una relazione su ciascun controllo in loco. Tale relazione specifica chiaramente l'ambito e i risultati dei controlli svolti.
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