Art. 10
Conclusione dei contratti
In vigore dal 7 ott 2015
Conclusione dei contratti
1. Non appena la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, essa trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l'esito della loro domanda.
3. Gli Stati membri concludono contratti per l'attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica dell'atto della Commissione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 purché gli organismi incaricati dell'esecuzione di cui all' dello stesso regolamento siano stati selezionati conformemente alla procedura prevista all' del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.
4. La data d'inizio dell'attuazione del programma è il primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto. Tuttavia, la data d'inizio può essere rinviata fino a un massimo di sei mesi, in particolare per tener conto del carattere stagionale del prodotto oggetto del programma o della partecipazione a una specifica manifestazione o fiera.
5. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.
6. Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per conformarsi al diritto nazionale, ma solo nella misura in cui non contravvenga alla normativa dell'Unione.
Storico versioni
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