Art. 13

Anticipi

In vigore dal 7 ott 2015
Anticipi 1.   Entro 30 giorni dalla data alla quale è stato firmato il contratto di cui all', l'organizzazione proponente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (10). 3.   L'anticipo non può eccedere il 20 % della partecipazione finanziaria massima dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) n. 1144/2014. 4.   Lo Stato membro versa l'anticipo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della cauzione di cui al paragrafo 2, oppure entro 30 giorni dalla data del decimo giorno precedente la data d'inizio dell'attuazione del programma, se questa data è posteriore. 5.   L'anticipo è liquidato al pagamento del saldo. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo, le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono presentare domanda di anticipo in due quote. I richiedenti che scelgono di avvalersi di tale opzione presentano domanda per la prima quota dell'anticipo entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La domanda per la quota rimanente dell'anticipo può essere presentata solo dopo la liquidazione della prima quota.
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