Art. 12
Obblighi in materia di informazione e registrazione
In vigore dal 7 ott 2015
Obblighi in materia di informazione e registrazione
1. Le organizzazioni proponenti mantengono aggiornate le informazioni e informano lo Stato membro interessato di eventi e circostanze che possano incidere in modo significativo sull'attuazione del programma o sugli interessi finanziari dell'Unione.
2. Le organizzazioni proponenti e gli organismi di esecuzione conservano i registri e gli altri documenti giustificativi che comprovano la corretta attuazione del programma e i costi dichiarati ammissibili, in particolare:
a)
per i costi reali: idonei registri e altri documenti giustificativi comprovanti i costi dichiarati, come ad esempio contratti, subappalti, fatture e scritture contabili. Le prassi abituali di contabilità analitica e le procedure di controllo interno devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, gli importi riportati nella contabilità e quelli figuranti nei documenti giustificativi.
Per quanto riguarda i costi per il personale, l'organizzazione proponente e gli organismi di esecuzione tengono registri comprovanti il numero di ore dichiarate. In assenza di registri attendibili delle ore di lavoro dedicate all'azione, lo Stato membro può accettare prove alternative del numero di ore dichiarate, se ritiene che offrano un adeguato livello di affidabilità.
Per le persone che lavorano esclusivamente per il programma non è necessario registrare le ore, ma è richiesta una dichiarazione firmata attestante che le persone interessate hanno lavorato esclusivamente per l'azione;
b)
per i costi a tasso fisso: idonei registri e altri documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi sulla base dei quali è calcolato il tasso fisso.
Storico versioni
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