Art. 11

Attuazione dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti

In vigore dal 7 ott 2015
Attuazione dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti Un'organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e di promozione; e b) l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.
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