Art. 11
Attuazione dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti
In vigore dal 7 ott 2015
Attuazione dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti
Un'organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e di promozione; e
b)
l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1831:oj#art-11