Art. 9
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 7 ott 2015
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento.
Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.
La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni nei modi appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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