Art. 9

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 7 ott 2015
Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento. Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni nei modi appropriati.
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