Art. 7

Numero di marchi commerciali da esporre

In vigore dal 7 ott 2015
Numero di marchi commerciali da esporre 1.   Sono esposti almeno cinque marchi commerciali. 2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere esposti meno di cinque marchi commerciali purché siano soddisfatte le due condizioni seguenti: a) per il prodotto o regime oggetto del programma i marchi commerciali dello Stato membro di origine dell'organizzazione proponente sono in numero inferiore; b) per motivi debitamente giustificati non è stato possibile organizzare un programma multiprodotto o multipaese che consenta di esporre un numero superiore di marchi commerciali. 3.   Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 deve essere debitamente giustificato dall'organizzazione proponente e corroborato da tutti i documenti necessari, tra cui la prova che l'organizzazione proponente si è rivolta ad altre organizzazioni proponenti per proporre loro di stabilire insieme un programma multiprodotto o multipaese e i motivi per cui tale programma non è stato realizzato. 4.   Qualora siano esposti meno di cinque marchi commerciali, si applicano le norme stabilite dall' e la superficie assegnata a tali marchi è ridotta in proporzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1831:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo