Art. 5
Condizioni generali
In vigore dal 7 ott 2015
Condizioni generali
1. Per marchi commerciali di cui all' del regolamento (UE) n. 1144/2014 si intendono i marchi definiti agli del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (8) o all' della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
2. I marchi commerciali dei prodotti promossi delle organizzazioni proponenti sono visibili solo nel corso delle dimostrazioni e degustazioni.
Si applicano le definizioni seguenti:
a) «dimostrazioni»: tutti i mezzi atti a illustrare i meriti di un prodotto o di un regime a un potenziale cliente al fine di incoraggiare l'acquisto del prodotto durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e su siti Internet;
b) «degustazioni»: ogni attività in cui un prodotto può essere assaggiato da un potenziale cliente durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e nei punti vendita.
3. I marchi commerciali possono altresì essere visibili sul materiale informativo e promozionale esposto o distribuito durante le dimostrazioni e degustazioni.
4. Le organizzazioni proponenti che espongono marchi commerciali devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
specificano nella domanda relativa al programma i motivi per cui l'indicazione dei marchi commerciali è necessaria per realizzare gli obiettivi della campagna e confermano che l'esposizione di tali marchi è limitata alle dimostrazioni e degustazioni;
b)
conservano gli elementi atti a dimostrare che tutti i membri dell'organizzazione proponente interessata hanno avuto pari opportunità di esporre i rispettivi marchi commerciali;
c)
provvedono affinché:
i)
i marchi commerciali siano esposti insieme in modo ugualmente visibile, in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione;
ii)
l'esposizione dei marchi commerciali non indebolisca il principale messaggio dell'Unione;
iii)
il principale messaggio dell'Unione non sia oscurato dall'esposizione di materiale dotato di marchio commerciale, come ad esempio immagini, colori, simboli;
iv)
l'esposizione dei marchi commerciali sia limitata al materiale visivo, escludendo gadget e mascotte, in un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell'Unione. Nessuna indicazione dei marchi commerciali è data nel materiale audio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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