Art. 5

Condizioni generali

In vigore dal 7 ott 2015
Condizioni generali 1.   Per marchi commerciali di cui all' del regolamento (UE) n. 1144/2014 si intendono i marchi definiti agli del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (8) o all' della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). 2.   I marchi commerciali dei prodotti promossi delle organizzazioni proponenti sono visibili solo nel corso delle dimostrazioni e degustazioni. Si applicano le definizioni seguenti: a)   «dimostrazioni»: tutti i mezzi atti a illustrare i meriti di un prodotto o di un regime a un potenziale cliente al fine di incoraggiare l'acquisto del prodotto durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e su siti Internet; b)   «degustazioni»: ogni attività in cui un prodotto può essere assaggiato da un potenziale cliente durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e nei punti vendita. 3.   I marchi commerciali possono altresì essere visibili sul materiale informativo e promozionale esposto o distribuito durante le dimostrazioni e degustazioni. 4.   Le organizzazioni proponenti che espongono marchi commerciali devono soddisfare le seguenti condizioni: a) specificano nella domanda relativa al programma i motivi per cui l'indicazione dei marchi commerciali è necessaria per realizzare gli obiettivi della campagna e confermano che l'esposizione di tali marchi è limitata alle dimostrazioni e degustazioni; b) conservano gli elementi atti a dimostrare che tutti i membri dell'organizzazione proponente interessata hanno avuto pari opportunità di esporre i rispettivi marchi commerciali; c) provvedono affinché: i) i marchi commerciali siano esposti insieme in modo ugualmente visibile, in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione; ii) l'esposizione dei marchi commerciali non indebolisca il principale messaggio dell'Unione; iii) il principale messaggio dell'Unione non sia oscurato dall'esposizione di materiale dotato di marchio commerciale, come ad esempio immagini, colori, simboli; iv) l'esposizione dei marchi commerciali sia limitata al materiale visivo, escludendo gadget e mascotte, in un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell'Unione. Nessuna indicazione dei marchi commerciali è data nel materiale audio.
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