Art. 3

Indicazione specifica dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014

In vigore dal 7 ott 2015
Indicazione specifica dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 1.   L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è limitata all'origine nazionale, vale a dire al nome dello Stato membro, o a una comune origine sovranazionale. L'indicazione dell'origine può essere esplicita o implicita. 2.   Devono essere rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 e va tenuto conto del risalto del testo o del simbolo, ivi comprese le immagini e la presentazione generale, che si riferisce all'origine rispetto al testo o al simbolo che si riferisce al principale messaggio dell'Unione del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1831:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo