Art. 2

Condizioni generali relative all'indicazione dell'origine in tutto il materiale informativo e promozionale

In vigore dal 7 ott 2015
Condizioni generali relative all'indicazione dell'origine in tutto il materiale informativo e promozionale 1.   Il messaggio principale del programma è un messaggio dell'Unione e non verte su un'origine specifica. 2.   Ogni indicazione dell'origine deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni: a) non equivale a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) non incentiva i consumatori ad acquistare prodotti nazionali esclusivamente in virtù della loro origine e fa riferimento alle proprietà particolari del prodotto piuttosto che alla sola origine; e c) integra il principale messaggio dell'Unione. 3.   Il principale messaggio dell'Unione del programma non è oscurato da materiale relativo all'origine del prodotto, come ad esempio immagini, colori, simboli o musica. L'indicazione dell'origine figura in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione. 4.   L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale è limitata al materiale visivo. Nessuna indicazione dell'origine è data nel materiale audio.
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