Art. 2
Condizioni generali relative all'indicazione dell'origine in tutto il materiale informativo e promozionale
In vigore dal 7 ott 2015
Condizioni generali relative all'indicazione dell'origine in tutto il materiale informativo e promozionale
1. Il messaggio principale del programma è un messaggio dell'Unione e non verte su un'origine specifica.
2. Ogni indicazione dell'origine deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:
a)
non equivale a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b)
non incentiva i consumatori ad acquistare prodotti nazionali esclusivamente in virtù della loro origine e fa riferimento alle proprietà particolari del prodotto piuttosto che alla sola origine; e
c)
integra il principale messaggio dell'Unione.
3. Il principale messaggio dell'Unione del programma non è oscurato da materiale relativo all'origine del prodotto, come ad esempio immagini, colori, simboli o musica. L'indicazione dell'origine figura in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione.
4. L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale è limitata al materiale visivo. Nessuna indicazione dell'origine è data nel materiale audio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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