Art. 4
Indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale concernente i regimi ammissibili di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014
In vigore dal 7 ott 2015
Indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale concernente i regimi ammissibili di cui all', paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014
1. Le azioni di informazione e di promozione che citano i regimi ammissibili ai sensi dell', paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono riportare il nome delle regioni ultraperiferiche nei relativi simboli grafici, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione (7), e nei relativi materiali visivi, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.
2. In deroga all', paragrafo 1, le azioni di informazione e di promozione che citano i regimi ammissibili ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 la cui denominazione rimanda all'origine possono indicare tale origine specifica, purché soddisfino le condizioni stabilite dall', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.
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