Art. 6

Condizioni specifiche

In vigore dal 7 ott 2015
Condizioni specifiche 1.   Durante le dimostrazioni e degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto: a) insieme in un banner collocato sul pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente. Il banner non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente; oppure b) singolarmente, collocando ciascun marchio commerciale in espositori distinti e identici, in modo neutro e identico, sul pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente. In tal caso l'esposizione del nome del marchio commerciale non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente. 2.   Per i siti Internet, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in uno dei due modi seguenti: a) in un banner collocato nella parte inferiore della pagina Internet, che non può superare il 5 % della superficie totale della pagina stessa, in cui ciascun marchio commerciale deve avere dimensioni inferiori all'emblema dell'Unione che fa riferimento al cofinanziamento dell'Unione; b) su una pagina Internet dedicata, distinta dalla pagina iniziale, in modo neutro e identico per ciascun marchio commerciale. 3.   Per il materiale stampato distribuito durante le dimostrazioni o degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in un banner a piè di pagina che non può superare il 5 % della superficie totale di tale pagina.
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