Art. 6
Condizioni specifiche
In vigore dal 7 ott 2015
Condizioni specifiche
1. Durante le dimostrazioni e degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto:
a)
insieme in un banner collocato sul pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente. Il banner non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente; oppure
b)
singolarmente, collocando ciascun marchio commerciale in espositori distinti e identici, in modo neutro e identico, sul pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente. In tal caso l'esposizione del nome del marchio commerciale non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente.
2. Per i siti Internet, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in uno dei due modi seguenti:
a)
in un banner collocato nella parte inferiore della pagina Internet, che non può superare il 5 % della superficie totale della pagina stessa, in cui ciascun marchio commerciale deve avere dimensioni inferiori all'emblema dell'Unione che fa riferimento al cofinanziamento dell'Unione;
b)
su una pagina Internet dedicata, distinta dalla pagina iniziale, in modo neutro e identico per ciascun marchio commerciale.
3. Per il materiale stampato distribuito durante le dimostrazioni o degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in un banner a piè di pagina che non può superare il 5 % della superficie totale di tale pagina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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