Art. 19

Controlli amministrativi sui programmi semplici

In vigore dal 7 ott 2015
Controlli amministrativi sui programmi semplici 1.   Nel corso dei controlli amministrativi gli Stati membri verificano sistematicamente le domande di pagamento, in particolare le relazioni che corredano le domande e l'ammissibilità dei costi a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1829. 2.   Gli Stati membri richiedono ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli, in particolare quando: a) le relazioni richieste non sono state presentate o non sono complete; b) la verifica amministrativa del certificato relativo ai rendiconti finanziari non fornisce sufficienti elementi di prova in merito all'ammissibilità dei costi a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e del rispetto degli obblighi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento; oppure c) sussistono dubbi circa l'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari.
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