Art. 19
Controlli amministrativi sui programmi semplici
In vigore dal 7 ott 2015
Controlli amministrativi sui programmi semplici
1. Nel corso dei controlli amministrativi gli Stati membri verificano sistematicamente le domande di pagamento, in particolare le relazioni che corredano le domande e l'ammissibilità dei costi a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
2. Gli Stati membri richiedono ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli, in particolare quando:
a)
le relazioni richieste non sono state presentate o non sono complete;
b)
la verifica amministrativa del certificato relativo ai rendiconti finanziari non fornisce sufficienti elementi di prova in merito all'ammissibilità dei costi a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e del rispetto degli obblighi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento; oppure
c)
sussistono dubbi circa l'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari.
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