Art. 17

Rigetto dei costi non ammissibili e recupero dei pagamenti indebiti

In vigore dal 7 ott 2015
Rigetto dei costi non ammissibili e recupero dei pagamenti indebiti 1.   All'atto del pagamento intermedio e del pagamento del saldo o successivamente a tali versamenti, gli Stati membri rifiutano i costi che risultano non ammissibili, in particolare a seguito dei controlli previsti dal presente regolamento. 2.   L'organizzazione proponente rimborsa il pagamento indebito a norma del capo III, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (11). Si applica il tasso di interesse stabilito all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12).
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