Art. 16
Versamenti da parte dello Stato membro
In vigore dal 7 ott 2015
Versamenti da parte dello Stato membro
1. I pagamenti intermedi e gli anticipi di cui agli non superano complessivamente il 90 % della partecipazione finanziaria totale dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) n. 1144/2014.
2. Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento purché siano stati effettuati tutti i controlli in conformità del presente regolamento.
3. Ove risultino necessari ulteriori controlli amministrativi o in loco in conformità degli , lo Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 2 mediante notifica all'organizzazione proponente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1831:oj#art-16