Art. 16

Versamenti da parte dello Stato membro

In vigore dal 7 ott 2015
Versamenti da parte dello Stato membro 1.   I pagamenti intermedi e gli anticipi di cui agli non superano complessivamente il 90 % della partecipazione finanziaria totale dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) n. 1144/2014. 2.   Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento purché siano stati effettuati tutti i controlli in conformità del presente regolamento. 3.   Ove risultino necessari ulteriori controlli amministrativi o in loco in conformità degli , lo Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 2 mediante notifica all'organizzazione proponente.
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