Art. 18

Controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione

In vigore dal 7 ott 2015
Controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione Prima della firma del contratto di cui all', gli Stati membri verificano che gli organismi di esecuzione siano stati selezionati secondo la procedura competitiva di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
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