Art. 21
Comunicazioni alla Commissione relative ai programmi semplici
In vigore dal 7 ott 2015
Comunicazioni alla Commissione relative ai programmi semplici
1. Per quanto riguarda tutti i pagamenti effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti al precedente anno civile e concernenti:
a)
l'esecuzione finanziaria e gli indicatori di realizzazione di cui all';
b)
l'impatto dei programmi valutato sulla scorta del sistema di indicatori di cui all';
c)
i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti conformemente agli .
2. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati messe a disposizione dalla Commissione.
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