Art. 22

Sistema di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione

In vigore dal 7 ott 2015
Sistema di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione 1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione fondato su un sistema di indicatori. Tale sistema è composto dalle seguenti tre serie di indicatori di rendimento: indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto. a) Gli indicatori di realizzazione misurano il grado di attuazione delle attività previste in ciascun programma. b) Gli indicatori di risultato misurano gli effetti diretti e immediati delle attività. c) Gli indicatori di impatto misurano i benefici al di là degli effetti immediati. 2.   Ciascuna proposta di programma di informazione e di promozione presentata alla Commissione dall'organizzazione proponente specifica quali indicatori di ciascuna serie di indicatori di rendimento verranno utilizzati per valutare l'impatto del programma. L'organizzazione proponente si avvale, se pertinenti, degli indicatori figuranti nell'allegato, oppure può utilizzare altri indicatori se è in grado di dimostrare che sono più appropriati vista la natura del programma in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1831:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo