Art. 9
In vigore dal 7 mag 2015
In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data di adozione dell'UNSCR 2206 (2015) o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati I o II;
d)
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato;
e)
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.
Storico versioni
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