Art. 4

In vigore dal 7 mag 2015
L' non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sud Sudan da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da dipendenti delle Nazioni Unite o dell'IGAD, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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